Redazione DVR – Documento di Valutazione dei Rischi

Il servizio di redazione DVR – Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 81/08 risulta così strutturato:

  • Check up riguardante la Sicurezza del Lavoro e l’antincendio: sopralluogo per un’indagine conoscitiva dell’Azienda, con l’individuazione delle situazioni e dei fattori di rischio;
  • Check up riguardante l’igiene del lavoro: individuazione delle misure volte alla eliminazione o massima riduzione dei rischi di esposizione;
  • Adempimenti relativi a norme previste dal 81/08: consulenza per l’istituzione delle figure previste dalla normativa all’interno dell’azienda (RSPP, MC, RLS, Addetti alle Emergenze);
  • Assistenza e consulenza al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), relativa all’applicazione del D.Lgs.81/08;
  • Redazione e stesura Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

Le fasi precedenti alla compilazione DVR – Documento di Valutazione dei Rischi conducono all’elaborazione, per conto del Datore di Lavoro, ai sensi dell’art. 28 (sulla base delle individuazioni di merito effettuate, ai sensi dell’art.29, dal Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi professionali) del documento contenente:

  • Una relazione sulla Valutazione di tutti i Rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
  • L’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) adottati, a seguito della Valutazione dei Rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a);
  • Il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
  • L’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
  • L’indicazione del nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) o di quello Territoriale (RLST), del Medico Competente (MC) che ha partecipato alla valutazione del rischio, degli Addetti alle Emergenze (Addetti Antincendio e Addetti Primo Soccorso);
  • L’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i Lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Si ricorda che:

  • La mancata effettuazione della Valutazione dei rischi (VDR) in collaborazione con l’RSPP, il MC e l’RLS, ai sensi dell’art. 55 comma 1 e 2 del D.Lgs. 81/08, comporta in capo al Datore di Lavoro, la pena dell’arresto da 3 a 6 mesi o l’ammenda da 2.500 € a 6.400 €;
  • La mancata redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), in collaborazione con l’RSPP, il MC e l’RLS, ai sensi dell’art. 55 comma 3 e 4 del D.Lgs. 81/08, comporta in capo al Datore di Lavoro, la pena dell’ammenda da 2.000 € a 4.000 €.

Rivolgiti a RENTRI SOLUTION per la redazione DVR – Documento di Valutazione dei Rischi per non incorrere in sanzioni o la sospensione dell’attività lavorativa.

Redazione DUVRI – Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze

Si tratta di un Documento redatto dal Datore di Lavoro committente, con il quale sono valutati i rischi e nel quale sono indicate le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze fra le attività affidate ad appaltatori e lavoratori autonomi, e loro eventuali subcontraenti, e le attività svolte nello stesso luogo di lavoro dal Committente.
Tale documento attesta inoltre l’avvenuta informazione nei confronti degli operatori economici affidatari circa i rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui gli stessi dovranno operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate. Il documento è allegato al contratto.

Rischi interferenti
tutti i rischi derivanti da interferenze correlati all’affidamento di attività all’interno dell’Azienda o dell’unità produttiva, evidenziati nel DUVRI.

A titolo esemplificativo, sono rischi interferenti, per i quali occorre redigere il DUVRI: rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi; rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore; rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l’appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’appaltatore; rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente; rischi derivanti dalle attività svolte dall’appaltatore nei confronti di eventuali soggetti terzi saltuariamente presenti nell’unità produttiva dove è chiamato a fornire la sua prestazione.

Costi relativi alla sicurezza della salute e sicurezza del lavoro derivanti da rischi interferenti sono da intendersi le maggiori spese derivanti dall’adozione di particolari misure di prevenzione e protezione connesse alla presenza di rischi da interferenza; sono esclusi da questi i costi per la sicurezza connessi alle attività proprie del Committente e dell’appaltatore o lavoratore autonomo affidatari.

Prescrizioni e interpretazione delle norme:

l’obbligo di elaborare e allegare il DUVRI , ricorre esclusivamente nell’ipotesi di affidamento di attività ad operatori economici attraverso il contratto d’appalto di cui all’art. 1655 c.c. ovvero il contratto d’opera di cui all’art. 2222 c.c. ovvero il contratto di somministrazione di cui all’art. 1559 c.c. (con esclusione, quindi, di ogni altra ipotesi contrattuale non riconducibile a tali fattispecie);

  • qualora il contratto sia stipulato in forma non scritta, è da ritenere che il DUVRI possa essere allegato a qualunque documento idoneo ad individuare il contratto (ad es. la conferma d’ordine);
  • il DUVRI riguarda esclusivamente le eventuali interferenze tra le attività svolte in un medesimo luogo di lavoro. Per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze, resta immutato l’obbligo per ciascun operatore economico, committente o appaltatore, di valutare i rischi specifici inerenti la propria attività, di elaborare il relativo Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi;
  • l’espressione “eliminare le interferenze” è da intendere riferita ai rischi lavorativi derivanti dalle stesse interferenze, avendo comunque presente che le diverse attività lavorative possono interferire senza che si evidenzino rischi per i lavoratori;
  • l’unicità del documento mira ad evitare che gli operatori economici operanti nello stesso luogo di lavoro possano adottare misure non coerenti tra loro ai fini dell’eliminazione o della riduzione al minimo dei rischi da interferenze durante lo svolgimento delle attività. Sembra pertanto plausibile che il DUVRI si configuri quale strumento “unico” e “dinamico” riferibile alla totalità delle attività affidate e svolte contestualmente;
  • l’obbligo di elaborazione del DUVRI vige anche nel caso di affidamento di lavori o servizi rientranti nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda committente, comprendendo quindi anche tutti quegli appalti extraziendali, necessari al ciclo produttivo dell’opera o del servizio e che non siano semplicemente preparatori o complementari all’attività in senso stretto;
  • sono da escludere dall’obbligo di redazione del DUVRI, le attività che, pur rientrando nel ciclo produttivo aziendale, si svolgono in locali sottratti alla giuridica disponibilità del committente; sono da escludere dall’obbligo di redazione del DUVRI e dalla conseguente stima dei costi della sicurezza: la mera fornitura senza installazione (cioè senza procedure che generano interferenze), i servizi forniti non all’interno dei luoghi di lavoro del committente, i servizi di natura intellettuale;
  • nei contratti rientranti nel campo di applicazione del Titolo IV del D.lgs 81/08, l’analisi dei rischi da interferenze e la stima dei costi sono contenuti nel PSC, e quindi non è necessaria la redazione del DUVRI;
  • il DUVRI non è previsto nel caso di affidamento di lavori o servizi la cui durata non sia superiore a due giorni: si ritiene che i due giorni di cui alla norma in esame siano da computarsi con riferimento ad un arco temporale non necessariamente continuativo, ma anche complessivo e derivante dal cumulo delle singole prestazioni, anche episodiche, effettuate comunque in un lasso temporale di riferimento di ragionevole durata – come si potrebbe plausibilmente ritenere un anno solare – tenuto conto anche dell’eventuale durata contrattuale della prestazione lavorativa. Sembra opportuno sottolineare che, anche nei casi sopra detti, resta comunque obbligatoria l’osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 26, D.Lgs. 81/2008.

Inoltre è da ritenere che il DUVRI:

  • deve essere redatto e sottoscritto dal Datore di Lavoro;
    deve essere, quando possibile, concordato con gli operatori economici affidatari di attività con rischi interferenti;
  • deve necessariamente essere definito prima della stipula del contratto e l’inizio delle attività;
  • deve essere modificato: al riguardo risulta opportuno che il committente preveda tra le somme a disposizione una voce imprevisti a cui poter attingere per la rideterminazione degli “oneri di sicurezza”;
  • deve essere aggiornato dal Committente anche su proposta dell’esecutore del contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative.
Assunzione incarico RSPP Esterno

Il Testo Unico per la Sicurezza, prevede all’art. 17 comma 1 lett. b), tra gli “OBBLIGHI NON DELEGABILI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO”, la cui sanzione di cui all’art. 55, è punita con Responsabilità penale in capo al Datore di Lavoro, la mancata designazione / nomina dell’RSPP (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione).
Incaricare un Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) è uno dei passi obbligatori per ogni Azienda / Ente, sia del settore privato che pubblico, che abbia anche un solo Lavoratore dipendente / subordinato , e con qualsiasi altra tipologia di contratto (fisso, progetto, temporaneo, atipico o anche non retribuito), da compiere nel lungo percorso della messa in regola di una qualsiasi Impresa.

Il TUS all’art. 2 comma 1 lettera f) definisce l’RSPP quale:
“Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal Datore di Lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.”

L’incarico di RSPP può essere affidato ad un Professionista Interno (Lavoratore dipendente), o il più delle volte è affidato ad un Professionista Esterno (RSPP Esterno), il quale dovrà rispondere ai requisiti individuati dalla norma, così come stabilito dall’art. 32 del D. Lgs. 81/08 smi, come descritto in precedenza.

Ecoproject, è in grado di assumere l’incarico di RSPP esterno nei confronti delle proprie Aziende Clienti, in modo professionale e commisurato alle attività lavorative dell’Azienda e ai rischi sul lavoro, così come sono stati stabiliti al momento dell’analisi della valutazione del rischio (VdR).

I servizi offerti da RENTRI SOLUTION in qualità di RSPP Esterno a supporto del Datore di Lavoro sono:

  • individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, individuazione delle misure di sicurezza e salubrità dell’ambiente di lavoro;
  • elaborazione delle misure preventive e protettive e dei sistemi di controllo delle misure adottate;
  • elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
  • proposta di programmi di formazione e informazione per RSPP, RLS, Dirigenti, Preposti e Lavoratori;
  • partecipazione alla riunione periodica annuale;
  • partecipazione all’analisi, redazione e stesura del Documento di Valutazione Rischi (DVR);
  • analisi con la collaborazione del Medico Competente (MC) circa l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali;
  • individuazione, criteri di scelta e caratteristiche dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) Dispositivi di Protezione Collettivo (DPC)
  • individuazione ed analisi dei codici di comportamento necessari per ridurre al minimo i rischi, quale obiettivo di miglioramento della “politica della sicurezza nell’ambiente di lavoro”.
  • analisi di nuove tecnologie, in caso di cambio di fattore di rischio, livello di esposizione, lay-out produttivo o di settore merceologico.
Misurazioni fonometriche rumore e vibrazioni

Il D.Lgs. 81/2008 al Titolo VIII, identifica l’obbligo in capo al Datore di Lavoro di valutare tutti i rischi, anche quelli derivanti dall’esposizione ad agenti fisici, ovvero: rumore, vibrazioni, ultrasuoni, infrasuoni, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali, microclima e atmosfere iperbariche.

Tutte le Aziende, al fine di ottemperare l’obbligo di redazione del DVR (Documento Valutazione Rischi) necessitano di una misurazione fonometrica al fine di valutare il grado di esposizione al rumore dei Lavoratori.

Ecoproject si avvale di tecnici in acustica ambientale, altamente specializzati per effettuare rilevazioni fonometriche anche presso le Piccole e Medie Imprese (PMI) quali ad esempio:

  • Imprese edili e cantieri
  • Aziende agricole
  • Aziende produttive
  • Uffici
  • Negozi su strada

La tipologia di rischi presenti negli ambienti di lavoro varia anche in base alla tipologia di attività svolta.
L’inquinamento acustico che si può rilevare all’interno di un cantiere edile, per esempio, avrà un livello di intensità maggiore rispetto a quello che può essere misurato in un ufficio.

La fonometria, o meglio, le indagini fonometriche effettuate da personale esperto, hanno l’obiettivo di valutare il grado di esposizione dei Lavoratori a rumori e a vibrazioni, i cui risultati rilavati vanno inseriti nel Documento di Valutazione Rischi (DVR) in base al quale si predispongono le relative misure di prevenzione e protezione.
La procedura adottata da Ecoproject per la valutazione del rischio da esposizione a rumore e vibrazioni consiste nel rilevamento effettuato da tecnici esperti in acustica e vibrazioni e conseguente relazione tecnica.

Valutazione Rischio da esposizione ad agenti chimici

La valutazione del rischio da esposizione ad agenti chimici pericolosi negli ambienti di lavoro deve essere svolta sulla base del Titolo IX, capo I del D.Lgs. 81/2008.

Il rischio chimico interessa una vasta casistica di attività lavorative in cui sono utilizzate e detenute sostanze chimiche (aziende chimiche, laboratori, aziende meccaniche, falegnamerie, parrucchieri, estetiste, ecc.) e attività in cui gli agenti chimici pericolosi sono originati dal processo produttivo (es. attività di saldatura e taglio di metalli, lavorazione del legno, ecc.).

La valutazione deve considerare le principali vie di introduzione degli agenti chimici nel corpo umano, in particolare quella respiratoria per inalazione, e quella per assorbimento cutaneo.

Il processo di valutazione del rischio chimico si articola nelle seguenti fasi:

  • identificazione degli agenti chimici utilizzati e/o originati nel processo lavorativo;
  • individuazione dei rischi per la salute e per la sicurezza dei lavoratori, in relazione alle proprietà pericolose delle sostanze e/o miscele, alle modalità di utilizzo, al livello, modo e durata dell’esposizione, ecc.;
  • stima dell’entità dei rischi;
  • individuazione delle misure di prevenzione e protezione.

La valutazione va in ogni caso aggiornata periodicamente e, comunque, in occasione di mutamenti che potrebbero averla resa superata.

Pertanto va aggiornata in occasione dell’introduzione e/o sostituzione degli agenti chimici utilizzati oppure la modifica della classificazione delle sostanze chimiche e delle relative caratteristiche di pericolosità, con riferimento al Regolamento CE n. 1272/2008 denominato “Regolamento CLP”.

Valutazione Rischio da esposizione ad agenti cancerogeni

La normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Titolo IX capo II del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) riporta prescrizioni specifiche e rigorose per la tutela dei lavoratori potenzialmente esposti al rischio derivante da agenti cancerogeni e mutageni, considerata la loro pericolosità per la salute umana.

Il Decreto interministeriale 11 febbraio 2021 ha recepito due direttive europee in materia di protezione contro i rischi di agenti cancerogeni e mutageni:

  • Direttiva (UE) 2019/130 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 gennaio 2019 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro;
  • Direttiva (UE) 2019/983 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. Attraverso questo provvedimento è stato aggiornato il contenuto dell’Allegato XLII (Elenco di sostanze, miscele e processi) e dell’Allegato XLIII del D.Lgs. 81/08 (Valori limite di esposizione professionale). Nell’Allegato XLII, oltre ai sei processi già presenti, sono stati introdotti anche i “lavori comportanti penetrazione cutanea degli oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all’interno del motore” e “i lavori comportanti l’esposizione di gas di scarico dei motori diesel”. I cambiamenti introdotti dal Decreto interministeriale 11 febbraio 2021 interessano le attività lavorative che prevedono la manipolazione o contatto con oli minerali esausti per attività di manutenzione, riparazione o rottamazione di macchine o motori e le attività che prevedono l’esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel.

La valutazione del rischio di esposizione ad agenti cancerogeni e/o mutageni spetta al datore di lavoro che deve applicare le misure di cui all’art. 235 del D.Lgs. 81/2008, ovvero, in ordine di priorità:

  • eliminare o sostituire l’agente cancerogeno o mutageno,
  • utilizzare un sistema chiuso se tecnicamente possibile oppure ridurre il livello di esposizione dei lavoratori al più basso valore tecnicamente possibile e comunque non superiore al valore limite di esposizione (Allegato XLIII del D.Lgs. 81/2008).

La valutazione dell’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni deve essere aggiornata in occasione di significative modifiche del processo produttivo e, in ogni caso, ogni 3 anni. I lavoratori per i quali la valutazione dei rischi abbia evidenziato un rischio per la salute devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria.

Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, deve adottare misure preventive e protettive per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati e tali misure possono comprendere l’allontanamento del lavoratore. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l’esistenza di una anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente deve informare il datore di lavoro, il quale deve effettuare una nuova valutazione del rischio.

Il medico competente deve anche fornire ai lavoratori informazioni inerenti alla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti, con particolare riguardo all’opportunità di sottoporsi agli accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa. I lavoratori sottoposti al rischio devono essere iscritti in un registro nel quale è riportata l’attività svolta, l’agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell’esposizione a tale agente. Il registro è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente.

L’RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) e l’RLS (rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) possono accedere al registro. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori interessati, deve redigere una cartella sanitaria e di rischio e il datore di lavoro deve comunicare ai lavoratori interessati, su richiesta, le relative annotazioni individuali contenute nel registro e, tramite il medico competente, i dati della cartella sanitaria e di rischio.

RENTRI SOLUTION supporta il cliente nella valutazione dei rischi derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi, agenti cancerogeni e mutageni con la stesura dei documenti di valutazione specifica del rischio, nella proposta di eventuali interventi di adeguamento o miglioramento e nel controllo dell’esposizione professionale ad agenti chimici pericolosi e agenti cancerogeni. Viene fornita inoltre assistenza nella tenuta del registro degli esposti.